Pubblichiamo la Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026 avente per oggetto: Tutela previdenziale della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e/o permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative.
La circolare fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).
Premessa
L’INPS richiama la diffusione, nel Servizio Sanitario Nazionale, di modelli alternativi al ricovero tradizionale (attività ambulatoriali complesse, day service, percorsi diagnostico-terapeutici, osservazione breve) e l’aumento della domanda di servizi per disturbi psichici, dipendenze e disturbi alimentari. Anche quando non configurano un ricovero ordinario, queste forme di presa in carico comportano un’effettiva incapacità lavorativa. Le indicazioni sono date in attuazione dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2110 del codice civile, per garantire uniformità di trattamento.
Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital
Sono equiparati al day hospital:
- Day Service ambulatoriale (DSA), superando la precedente interpretazione della circolare n. 136/2003;
- Day surgery;
- Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
- Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
- Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).
Nelle “dimissioni protette” sono indennizzabili come ricovero solo i giorni di accesso alla struttura per accertamenti programmati; gli altri giorni valgono come malattia solo con idonea certificazione medica.
Centri di Salute Mentale (CSM)
Le giornate di effettiva presenza per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e quindi indennizzabili come malattia. L’eventuale ospitalità notturna, se formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al day hospital.
Strutture psichiatriche e altre strutture residenziali e semiresidenziali
Per l’equiparazione al ricovero le strutture devono essere autorizzate e/o accreditate dal SSN e garantire: Direzione sanitaria; cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato; procedure per farmaci ed emergenze; tracciabilità di presenze e attività; personale qualificato (psichiatra, infermieri, OSS, psicologo, educatore, terapista della riabilitazione psichiatrica). In mancanza, o per strutture socio-educative senza cartella clinica, si applica la malattia comune con certificazione medica.
- ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC): equiparati al ricovero ospedaliero;
- permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie: equiparata al ricovero ospedaliero;
- Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e Centri ex art. 26 della legge n. 833/1978: ricovero ospedaliero; prestazioni semiresidenziali: malattia comune;
- RSA per motivi sanitari e Hospice: ricovero ospedaliero;
- Day service complessi presso le Case della Comunità: day hospital;
- strutture socio-riabilitative senza assistenza sanitaria e Centri Diurni: malattia comune, con certificazione medica.
Nei casi di malattia comune resta l’obbligo delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura.
Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)
La permanenza in Pronto Soccorso o nelle unità OBI e DB annesse, anche per più giorni, ha le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale (come già indicato nel messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018).
Comunità terapeutiche per le dipendenze
Superando la circolare n. 136/2003, la permanenza nelle strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero. Requisiti: regime sanitario, medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e PTI, autorizzazione o accreditamento SSN. Per il riconoscimento il lavoratore esibisce il certificato di dimissione con diagnosi rilasciato da un medico della struttura. La permanenza in comunità socio-educative senza assistenza sanitaria, e quella semiresidenziale, è malattia comune con certificazione medica e obbligo di reperibilità.
Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)
Day service, day hospital e residenzialità intensiva sanitaria sono equiparati al ricovero ospedaliero se la struttura è accreditata, con cartella clinica, PTI ed équipe multidisciplinare. Le permanenze semiresidenziali o in strutture senza prestazioni sanitarie sono malattia comune, con certificazione medica e obbligo di reperibilità presso la struttura.
Documenti e fonti
Circolare n. 65 – documento ufficiale
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