Il presente contributo non mira a costituire una guida pratica alla riliquidazione, né intende sostituirsi alle prerogative di indirizzo giuridico-previdenziale proprie del MIM o dell'INPS.
Fatta tale doverosa premessa, l'analisi includerà i profili tecnici della materia, ma si svilupperà anche attorno a considerazioni e dubbi che auspichiamo trovino un riscontro chiarificatore da parte degli Enti preposti.
Di fronte a un caso complesso come la diffida e messa in mora per riliquidazione da parte di un legale o sindacato, è necessario un approccio pragmatico. Tradurremo le considerazioni teoriche in consigli pratici, su come la scuola debba muoversi e quali controlli attivare nell'immediato.
Per fare una panoramica il più completa possibile sulla tematica bisogna partire dai tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ( CCNL) che riguardano il mondo dell’Istruzione.
Tabella Comparativa CCNL Istruzione
| Data del Contratto / Accordo | Triennio di Competenza | Note / Stato |
|---|---|---|
| 06/12/2022 | 2019 - 2020 - 2021 | Contratto relativo al triennio passato, firmato a fine 2022. |
| 23/12/2025 | 2022 - 2023 - 2024 | Rinnovo o accordo siglato a fine 2025 per il triennio precedente. |
| 01/07/2026 | 2025 - 2026 - 2027 | Contratto o sessione negoziale programmata/avviata a metà 2026 per il triennio corrente. |
È necessario partire dal contratto 2019-2021 per due ragioni fondamentali, legate a ritardi burocratici e/o sviste gestionali:
- Ritardi nell'applicazione: diverse scuole italiane non hanno ancora elaborato i decreti di riliquidazione per il personale cessato dal servizio durante quel triennio.
- Pratiche dimenticate (…): queste annualità rischiano di essere sfuggite ai controlli della segreteria.
Facciamo un esempio: quando abbiamo riliquidato i pensionati del 2020 qualche pratica assicurativa poteva essere non lavorabile perché in carico all'INPS. Spesso, dopo aver effettuato la prima lavorazione della pratica, questa è stata archiviata o dimenticata, lasciando il pensionato senza i dovuti arretrati e l'aggiornamento della pensione.
Ripartire da questo blocco contrattuale è quindi l'unico modo per sanare i pregressi rimasti in sospeso.
Dovrebbero essere casi marginali, e per la stragrande maggioranza delle PA ( Posizioni Assicurative), invece, si dovrebbero applicare solo i CCNL 22/24 e 25/27, ma bisogna verificare.
CCNL 06/12/2023 – ANNUALITA’ 2019-2020-2021
Cominciamo, quindi, dal CCNL più datato affrontando il problema della prescrizione quinquennale e facendo delle riflessioni in merito (art. 2948 Codice Civile).
La prescrizione decorre non dall’anno di riferimento del CCNL (es. come nella fattispecie. 2019/21) ma dal momento in cui sorge il diritto a richiedere la riliquidazione.
Ma quando sorge il diritto?
Qui i pareri sono controversi, per alcuni il diritto, secondo la giurisprudenza corrente, dovrebbe sorgere alla data di pubblicazione in GU ( Gazzetta Ufficiale, ipotesi favorevole), secondo altri alla data della firma definitiva, cioè, nell’ipotesi che stiamo analizzando: 06/12/2022.
Riassumiamo con uno specchietto:
| Ipotesi | Data di decorrenza | Scadenza Prescrizione (5 anni) | Implicazioni per i pensionati 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. Firma Definitiva | 06/12/2022 | 06/12/2027 | È l'ipotesi più restrittiva. Se la scuola non ha liquidato e il pensionato non muove un atto formale entro fine 2027, il diritto si prescrive. |
| 2. Pubblicazione in G.U. | Successiva alla firma | Spostata in avanti nel 2028 | Ipotesi più favorevole, che concede qualche mese in più per agire. |
Nel diritto del lavoro pubblico, la giurisprudenza prevalente (anche della Cassazione) tende a considerare il contratto collettivo efficace e pienamente vincolante dalla data della sua sottoscrizione definitiva, indipendentemente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che ha spesso una funzione prevalentemente notiziale e di pubblicità per i contratti nazionali).
Di conseguenza, basarsi sulla seconda ipotesi (pubblicazione in GU) per calcolare i termini prescrittivi è un rischio strategico elevato per il pensionato. ( dal Web)
Se questa prima ipotesi fosse esatta dobbiamo ipotizzare che i pensionati 2019 dovrebbero essere riliquidati entro il 06 Dicembre 2027 da quelle scuole che non avessero ancora adempiuto e alle quali non fosse giunto nessun atto interruttivo che, possa aver interrotto la prescrizione.
In qualunque caso, sarebbe opportuno affrettarsi e porsi il problema seriamente se dovessimo trovarci in simili frangenti non cullandoci sul fatto che non ci sono le tabelle, il Ministero non ha fatto circolare, l’Inps non da indicazioni…. Ecc.
Perché prima di procedere tecnicamente dobbiamo conoscere le risposte, questa non è e non dovrebbe essere una responsabilità sulle spalle degli operatori scolastici. È un paradosso tipico della pubblica amministrazione italiana, dove la mancanza di linee guida chiare dall'alto trasforma un adempimento tecnico in un dilemma giuridico per chi lavora in segreteria.
Lasciando, quindi, le risposte a chi di competenza, consapevoli che modificherebbero le quantificazioni meglio descritte sotto, veniamo adesso ad analizzare la procedura con un taglio tecnico cominciando dal CCNL 23/12/25 ( triennio 22-23-24) con tutti i dubbi e i “benefici d’inventario” del caso.
CCNL 25/12/2025 – ANNUALITA’ 2022-2023-2024
Una considerazione pertinente che dobbiamo necessariamente fare per riliquidare il CCNL 2022/2024 siglato il 23/12/25 riguarda la Indennità di Vacanza Contrattuale ( IVC).
Come è noto l’art 13 comma 2 del CCNL 23/12/2025 recita testualmente:
Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi…..omissis…. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2022-2024 23 personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro….omissis….
Alla luce di questa norma contrattuale gli “Incrementi degli stipendi tabellari….. sono da attribuire ( ai pensionati n.d.r) alle scadenze e secondo gli importi della Tabella A1…….”
Ciò significa che ad un pensionato del biennio 22/23 devo applicare tutti i miglioramenti contrattuali.
La domanda è : l’IVC ( Ind. Vacanza Contrattuale) è stipendio tabellare?
Perché se la risposta è affermativa bisognerebbe, a norma dell’art 13 c 2 citato sopra, riliquidarlo ai pensionati 22 e 23! Chiariamo meglio il punto.
La Legge di Bilancio del 2022 (all’artico 1 comma 609) prevede l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale del CCNL scaduto nel 2021 a partire :
- dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022 pari allo 0,30% degli stipendi tabellari,
- dal 1° luglio 2022 al 31gennaio 2023 pari allo 0,50%,
- dal 1° febbraio 2023 dello 0,50% degli stipendi tabellari.
Detto questo, prendiamo l’esempio di un docente o ATA (non ha importanza) andato in pensione il 31/08/2022… cosa avrà percepito di questa indennità?....
Avrà percepito i mesi di aprile – maggio e giugno 22, e poi dal 01 Luglio lo 0,50% sino al mese di Agosto 2022 (31/08/2022).
Essendo l’IVC una voce strettamente connessa al servizio, termina quando lo stato giuridico diventa “ Pensionato”.
Pertanto la domanda sorge spontanea: l’IVC dal settembre 22 in poi è stipendio? … Se “SI”, compete a questi pensionati?...
Se compete, bisogna riliquidare…!
Lo stesso problema sorge per il personale ATA che ha conseguito con retroattività la Posizione Economica; va inserita nell’Ultimo Miglio pensione/ TFS/ TFR se è un pensionato 01/09/2026?
In attesa che qualcuno dissolva questi dubbi, analizziamo la struttura di questo CCNL.
L'impianto dell'Articolo 12 commi 1 e 2 delinea un meccanismo di rinnovo del tutto atipico sul piano economico, ideato per neutralizzare l'esborso degli arretrati per le annualità precedenti.
L'incremento mensile lordo corrisponde esattamente all'anticipazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già erogata in quegli anni (ai sensi della legge n. 234/2021).
Articolo 12 commi 1 e 2
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18/1/2024 dalla tabella E1.5 e dalla tabella C1, rispettivamente per il personale ATA e per i docenti, sono incrementati: - per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; - per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; - con decorrenza dall’1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1. …2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata Tabella A2. …omissis….
Alla luce di questi Articoli, ci sono veri e propri incrementi stipendiali solo a decorrere dal 01/01/2024 ( Tab A2) ferme restando le considerazioni fatte sopra….
Quindi come deve procedere tecnicamente una segreteria scolastica?
Per riliquidare bisogna tener conto dei due articoli citati sopra e delle indicazioni della Direzione Compartimentale dell’Inps di Napoli e L’USR Marche i quali sono gli unici Enti, sul territorio nazionale, che si sono espressi (ad oggi) in merito alla “vexata quaestio”.
Pertanto bisognerebbe seguire questa procedura per i pensionati 2022 e 2023:
- Riprendere in carico la Posizione del Pensionato/a già liquidata a suo tempo dall’INPS;
- Bisogna riprenderla per la Pensione e TFR ( Con un’unica richiesta si possono sistemare entrambi ), che per il TFS ( in caso di pensionato in questo regime previdenziale);
- Nella procedura denominata in “dati Integrativi” del menù “Interrogazione” della piattaforma Passweb, bisogna cliccare su “Attività di servizio” e bisogna inserire un nuovo UM ( Ultimo Miglio), cioè una nuova “Determinazione a pensione”, (attenzione a non modificare quella già lavorata dall’INPS , quella col numero per intenderci, perché sulla base di quella liquidazione si poggia il calcolo dell’attuale pensione … n.d.r.).
- Una volta presa sulla scrivania virtuale per i pensionati 2022 bisogna inserire, lo stipendio alla data 31/08/2022 e il “Miglioramento Contrattuale” al 01/01/2024; ( si salta il 2023 per le ragioni esposte sopra) ; (Es di CS fascia 15 in pensione dal 01-09-2022).
Dati Integrativi / Inserisci dati Comuni/ Determinazione pensione / / Dettaglio voci retributivi alla cessazione:
| Blocco | Voce | Importo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribuzione Fissa e continuativa | € 18698,73 | data di riferimento 31/08/2002 |
| 1 | Indennità Integrativa Speciale | € 6207,16 | dettaglio voci retributive alla cessazione |
| 1 | Retribuzione Base per il 18% | € 12491,57 | dettaglio voci retributive alla cessazione |
Dati Integrativi / nuova Determinazione Pensione / / Miglioramenti Contrattuali:
| Blocco | Voce | Importo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 2 | Retribuzione Fissa e continuativa | € 20053,14 | RIGA miglioramenti economici |
| 2 | Retribuzione Base per il 18% | € 13845,98 | RIGA miglioramenti economici |
| 2 | Indennità Integrativa Speciale | € 6207,16 | data decorrenza giuridica 01/01/2024 |
5) per i pensionati 2023, lo stipendio alla data 31/08/2023 e il “Miglioramento Contrattuale” al 01/01/2024; (Es di CS fascia 15 in pensione dal 01-09-2023):
Risultati per Passweb
Dati Integrativi / Inserisci dati Comuni/ Determinazione pensione / / Dettaglio voci retributivi alla cessazione:
| Blocco | Voce | Importo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribuzione Fissa e continuativa | € 19519,43 | data di riferimento 31/08/2023 |
| 1 | Indennità Integrativa Speciale | € 6207,16 | dettaglio voci retributive alla cessazione |
| 1 | Retribuzione Base per il 18% | € 13312,27 | dettaglio voci retributive alla cessazione |
Dati Integrativi / nuova Determinazione Pensione / / Miglioramenti Contrattuali:
| Blocco | Voce | Importo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 2 | Retribuzione Fissa e continuativa | € 20606,99 | PRIMA RIGA miglioramenti economici |
| 2 | Retribuzione Base per il 18% | € 14399,83 | PRIMA RIGA miglioramenti economici |
| 2 | Indennità Integrativa Speciale | € 6207,16 | data decorrenza giuridica 01/01/2024 |
(Per gentile concessione del Dsga. Antonello Carlotti, USR Veneto, file di calcolo rinvenibile gratuitamente in NoiDsga)
Con questa semplice applicazione Excel del collega A. Carlotti, potremmo ottimizzare le procedure e mitigare i ritardi procedurali,
Questo strumento offre significativi vantaggi operativi in quanto l'utilizzo del foglio elettronico garantisce una sensibile contrazione dei tempi di elaborazione delle pratiche, riducendo i margini di errore manuale.
L'adozione di tale supporto si rivela pertanto sussidiaria e strategica per la corretta quantificazione delle spettanze, in attesa del definitivo adeguamento delle piattaforme ministeriali.
Resta , ovviamente, in capo ad ogni funzionario il controllo e la verifica dei risultati.
CCNL 01/07/2026– ANNUALITA’ 2025-2026-2027
Per ultimo prendiamo in esame le risultanze dell’ultimo CCNL 01/07/2026
Analizziamo per step:
PENSIONE:
Bisognerebbe prendere le tabelle del Ccnl 01/07/2026 … in questo ultimo Contratto troviamo le tabelle al 01/01/25; 01/01/26 e 01/01/27 .
Dovremmo procurarci gli importi della Indennità Integrativa Speciale per le varie categorie di personale.
A questo punto al 31/8/25 si deve inserire UN NUOVO UM pensione dove alla voce *Retribuzione fissa e Cont. * bisogna riportare l’importo che ti restituisce il CCNL in base a fascia e categoria …..
Mentre in *Retribuzione base del 18% * bisogna inserire l’importo di cui sopra , detratta l’IIS.
Non si aggiunge IVC perché non esiste e non si aggiunge nessuna altra voce.
Fatto ciò bisogna inserire i *Miglioramenti contrattuali * alle date del : 01/01/26 e 01/01/27…. Per gli importi da indicare stessa procedura indicata sopra.
INSERENDO i miglioramenti non c’è progressione di carriera !
Un pensionato che al 31/8/25 dovesse avere 34 anni e 8 mesi l’ UM pensione sarà con fascia 28 … e i miglioramenti contrattuali 26 e 27 saranno sempre Fascia 28 e no 35 .
E’ appena il caso far presente di non usare Sidi né Stanizzi che non sono ancora ( ad oggi, Ottobre 2026) aggiornati.
TFS (BUONUSCITA)
Per quanto riguarda la Buonuscita : NON necessita un nuovo UM TFS , ma si deve modificare quello già esistente…. stesse date del vecchio…. Cambiando solo gli importi (Riliquidazione) .
Bisogna, pertanto, verificare che UM sia con importo diverso ( inferiore) da UM Pensione che avete appena inserito …. In questo caso basta SOLO aggiornare importo stipendio al 31/8/25.
Non ci sono miglioramenti per TFS … solo UM al 31/8/25!
Se non variate altro per TFS ….non serve rifare comunicazione cessazione TFS.
TFR
Per quanto riguarda il TFR, invece, bisogna verificare se lo avete fatto cartaceo , in questo caso bisogna fare TFR2, altrimenti se è stato fatto telematico non serve aggiornare nulla …. Lo fa Inps.
Per il 2026 non si può ancora riliquidare perché deve passare, su Passweb, la DMA di Agosto 26 da parte del Mef.
Altra cosa importante…. La Direzione Compartimentale dell’Inps di Napoli e L’USR Marche ( unici sul territorio nazionale ad esprimersi in merito) consigliano di effettuare le riliquidazioni per ordine … prima il 22-23-24 CCNL 23/12/25…. Dopo il 2025 CCNL 01/07/2026.
Questo per non confondere le sedi Inps che potrebbero trascurare il 22-23-24 se facessero prima il 25 bollando come già riliquidato il dipendente….
In conclusione, si evidenzia come l'elaborazione di analisi tecniche e la formulazione di ipotesi operative, in assenza di direttive ministeriali esplicite e puntuali, richiedano un elevato senso di responsabilità da parte delle segreterie scolastiche.
Il presente contributo non intende sostituirsi alle fonti ufficiali, ma persegue due finalità prioritarie:
- Fornire, un orientamento metodologico immediato ai colleghi impegnati nella complessa gestione di tali casistiche, stimolando una riflessione condivisa e uniforme a livello territoriale.
- Sollecitare l'intervento degli Enti preposti (Ministero dell'Istruzione e del Merito, INPS) affinché emanino con urgenza le necessarie istruzioni amministrative e procedurali.
Nelle more di tali chiarimenti definitivi, la condivisione di buone pratiche e di percorsi interpretativi ponderati rappresenta lo strumento più idoneo per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti previdenziali del personale.
Scritto da
- Francesco Marcato
DSGA, formatore e autore